Statuto

Motoslitta Club Ticino, Biasca

Art. 1 – Nome e scopo

A)

Il Motoslitta Club Ticino riunisce persone proprietarie di motoslitte e sostenitori, interessati a sviluppare l’uso nella motoslitta nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e, laddove questa lo permetta, a promuovere, sviluppare e conservare lo sport motorizzato sulla neve.

B)

Il Club ha lo scopo di:

– favorire e sviluppare i contatti tra i membri e i simpatizzanti;
– favorire e sviluppare l’impiego della motoslitta per scopo di soccorso e in altro modo di aiuto, ricreativo, sportivo e come mezzo di comunicazione;
– favorire e sviluppare la comunicazione con la popolazione e le autorità, con la volontà di rendere servizio;
– promuovere ed organizzare attività di pattugliamento e di soccorso sulla neve.

Art. 2 – Comitato

A)

Il Comitato si compone di un presidente, di un vice-presidente scelto all’interno del Comitato, di un segretario-cassiere e di membri.

B)

Il Comitato deve essere eletto ogni anno, dall’assemblea generale.

C)

La responsabilità giuridica del Club è assunta per firma da 2 membri di Comitato.

Art. 2a – Revisore dei conti

Il revisore dei conti viene eletto ogni anno dall’assemblea generale.

Art. 2b – Consulenza esterna

Il Comitato, con il voto della maggioranza dei presenti al momento della decisione, per ragioni specialistiche che esulano dalla competenza dei membri del Comitato stesso e/o per ragioni in altro modo contingenti e finalizzate al raggiungimento o all’elaborazione dei propri scopi, può avvalersi della consulenza esterna di un terzo.

Art. 3 – Ammissione di membri

A)

I membri sono ammessi dal comitato ma in ogni caso devono essere approvati dai 2/3 dei soci presenti all’assemblea generale.

B)

I membri si differenziano in:
– soci attivi (proprietari di motoslitte)
– soci sostenitori (non proprietari di motoslitte).

Art. 3a – Vicini

A)

Sono considerati vicini, ai sensi del presente statuto, le persone che nel loro istituto hanno espresso con atteggiamento pubblico, ancorché indiretto, vicinanza agli interessi del Club.

B)

l Comitato ha la facoltà di assegnare alle persone indicate alla lettera A) una tessera con l’indicazione di “Vicino”. La tessera è gratuita.

C)

Nella relazione tra Comitato e Vicino esiste un rapporto di reciproca collaborazione.

D)

Tutti i Vicini possono diventare soci.

Art. 3b – Simpatizzanti

A)

Sono considerati simpatizzanti, ai sensi del presente statuto, i proprietari di motoslitte non soci e tutte le persone non contrarie allo scopo indicato all’art. 1 B);

B)

Tutti i simpatizzanti possono diventare soci.

Art. 4 – Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di partecipare alla vita del Club ed hanno il diritto di voto all’assemblea generale.

Art. 5 – Obblighi dei soci

A)

La quota annuale è fissata a Fr. 30.00.

B)

La quota deve essere pagata prima dell’assemblea generale, al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno in corso. I soci che non hanno pagato la tassa ricevono un richiamo di pagamento con l’aggiunta di CHF 5.00 (spesa di richiamo). I soci che dopo 2 anni non hanno ancora pagato la tassa, al terzo anno verranno radiati automaticamente dal Club.

C)

Ogni socio si impegna a circolare correttamente con il suo veicolo e ad evitare le piste da sci, salvo casi utilitari e di soccorso.

D)

Ogni socio ha l’obbligo di adeguatamente assicurarsi contro gli incidenti e responsabilità civile.

E)

Per l’osservanza dei punti di cui alle lettere C) e D) si richiamano i contenuti del codice etico del Club.

Art. 6 – Dimissioni

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al comitato. Le dimissioni sono effettive al momento che il socio ha terminato gli obblighi da lui assunti per – e verso – il Club.

Art.7 – Espulsione

I soci che hanno compromesso gli interessi o non hanno rispettato gli statuti del Club, possono essere espulsi su decisione del comitato.

A carico di colui che ha agito in malo modo nei confronti del Club, il comitato deciderà le eventuali modalità nel farsi promotore di un’azione penale o amministrativa presso la competente autorità.

Art. 8 – Assemblea generale

A)

L’assemblea generale ha luogo annualmente, il luogo e la data sono fissati dal comitato. Le assemblee generali ordinarie sono comunicate con una settimana di anticipo per iscritto dal comitato.

B)

Le proposte sono da comunicare per iscritto al comitato entro 5 giorni dall’assemblea.

C)

Il comitato, o i 2/3 dei soci, possono domandare la convocazione di un’assemblea straordinaria.

D)

Le decisioni saranno prese con la maggioranza semplice, salvo i paragrafi 9 e 10, concernenti la modifica degli statuti e lo scioglimento del Club.

Art.9 – Modifica statuti

La modifica degli statuti è riservata all’assemblea generale, con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi. La modifica degli statuti dovrà essere sulle trattande della convocazione.

Art.10 – Scioglimento

Lo scioglimento del Club è deciso dall’assemblea generale.

Devono essere presenti almeno i 2/3 dei soci e la decisione deve essere presa con almeno la maggioranza dei 3/4 dei voti espressi.

La convocazione dell’assemblea generale deve portare sull’ordine del giorno la trattanda “scioglimento del Club”.

I beni in possesso del Club in quel momento verranno divisi in 3 parti uguali ai soci del Club che sono iscritti al momento dello scioglimento.

Art.11 – Fondazione

Il Motoslitta Club Ticino è stato fondato il 18 maggio 1992 da:

Tinetti Fausto
Ostini Daniele
Grassi Corrado
Cortinovis Walter
Monighetti Rodolfo

Art.12 – Sede

La sede del Club è fissata all’indirizzo del Presidente. Il presente statuto annulla le versioni precedenti.

Approvazione ed entrata in vigore:

il presente statuto è approvato dall’assemblea generale del 24.11.2017 ed entra in vigore immediatamente.

Per il Motoslitta Club Ticino, Biasca

Il Presidente: Fausto Tinetti

La Segretaria: Marinella Giardelli